Trasporto cavalli, multa salata in provincia di Forlì; facciamo il punto sulle normative - EQUESTRIAN INSIGHTS

2022-10-26 11:59:40 By : Ms. andrea chen

Durante le trascorse festività di Pasqua non sono venuti a mancare i controlli delle principali strade e autostrade interessate dalle “transumanze” di villeggianti ma non solo; come di consueto molti equidi erano in viaggio, di ritorno dai concorsi ippici. Alla nostra attenzione è giunta la notizia di una multa salata, 5.000 euro, impartita in provincia di Forlì ad un conducente che stava trasportando 6 cavalli dalla Spagna con documenti irregolari e, soprattutto, senza foraggio né acqua al seguito.

Complessivamente, nelle due giornate di controlli effettuati in sinergia dalla Polizia di Stato di Forlì con i veterinari delle AUSL di Forlì e Cesena, mirati al controllo sul trasporto animali, sono state rilevate 25 infrazioni al Codice della Strada e alla normativa di settore. Va detto che il regolamento riguardante le direttive del trasporto di animali vivi, in particolare dei cavalli, è di difficile interpretazione nonostante le direttive e le leggi ad esso dedicate. Vale quindi la pena provare ad approfondire insieme i punti principali delle direttive: È risaputo che caricare sul veicolo animali sani e idonei al trasporto sia estremamente importante per mantenere un adeguato livello di benessere durante il trasporto stesso.

Come chiaramente descritto nelle “Practical Guidelines on the Watering of Equine Animals Transported by Road” (World Horse Welfare et al., 2014), i cavalli devono essere perfettamente idratati prima del viaggio, per aiutare a prevenire l’insorgenza di problemi di salute e benessere. Anche durante l’inverno tutti i cavalli hanno bisogno di bere acqua. È da tenere a mente che se ne hanno l’opportunità, i cavalli bevono frequentemente, in media una volta ogni 1-2 ore circa. I cavalli trasportati possono richiedere anche 50-100 litri di acqua al giorno: elevate temperature ambientali, elevata umidità e sudorazione aumentano il fabbisogno idrico.

La fornitura di foraggio di buona qualità può creare una riserva di liquidi nell’intestino del cavallo che aiuta ad evitare la disidratazione. Inoltre, il foraggio fornisce una fonte di energia per il cavallo per far fronte al trasporto. Il foraggio di buona qualità è anche necessario per mantenere la salute dell’apparato digerente ed evitare le coliche.

Prima del trasporto i cavalli dovrebbero essere tenuti in un ambiente silenzioso con spazio adeguato e accesso ad acqua e alimenti, in modo che siano ben riposati al carico. Se dovranno essere trasportati in gruppo, sarebbe opportuno lasciargli la possibilità di abituarsi gli uni agli altri prima del carico.

Fornire acqua e foraggio nelle ore precedenti il carico riduce la probabilità che i fabbisogni nutrizionali non siano soddisfatti durante il trasporto. Il principio generale indicato nel Regolamento detta quanto segue: “acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a opportuni intervalli e sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia”. Restrizioni nell’abbeverata e nell’alimentazione sono più o meno inevitabili durante il trasporto. Sui veicoli standard è generalmente difficile fornire liquidi o mangimi e quindi la durata massima consentita per trasporti con questi veicoli è di 8 ore.

Ecco perché in particolare durante i lunghi trasporti gli animali dovrebbero avere la possibilità di bere e (se necessario) mangiare almeno ogni 8 ore durante le soste programmate nella fase di preparazione e preferibilmente ogni 4,5 ore. Se lo stato di idratazione dei cavalli indica la necessità di abbeverarli prima degli intervalli pianificati, dovrebbero essere fatte ulteriori soste. Le soste sono necessarie principalmente per abbeverare, nutrire e controllare gli animali, ma anche per permettere loro di riposarsi dal viaggio.

I camion usati per lunghi viaggi dovrebbero essere equipaggiati in modo tale che sia possibile nutrire e abbeverare i cavalli a bordo e che l’acqua e gli alimenti possano essere trasportati durante il viaggio.

Altro punto dolente del regolamento trasporti è il “come” definire la natura dello stesso:

Che si tratti di gare, controlli veterinari o motivi di allevamento, la normativa per il trasporto di cavalli è fatta di regole piuttosto strette che hanno la scopo di garantire sicurezza e salute degli animali durante tutto il viaggio.

Il documento principale a cui fare riferimento è indubbiamente la circolare congiunta di Ministero dell’Interno e Ministero dei Trasporti “Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche” dell’ottobre 2018 (con successivo aggiornamento al 6 dicembre dello stesso anno, Circolare n.16804), ove sono state distinte le varie fattispecie di trasporto “per consentire la verifica puntuale degli adempimenti amministrativi e fiscali” connessi al trasporto del cavallo destinato ad attività sportive o ludiche. A seconda del tipo di trasporto (in conto terzi o in conto proprio) si applicano normative diverse e di conseguenza diversi criteri di controllo. Si tratta di un compendio rilasciato per aiutare tutte le parti in causa – Forze dell’Ordine, Associazioni, atleti – a orientarsi nella legislazione esistente, in modo da evitare spiacevoli e costosi equivoci.

La prima fondamentale distinzione sta nel trasporto per conto terzi rispetto al trasporto in conto proprio.

Si può parlare di trasporto cavalli per conto terzi quando:

Una persona (o un’attività) che – dietro pagamento – trasporta un cavallo di cui non detiene la proprietà o usufrutto rientra perciò nel trasporto conto terzi. Un’ipotetica ditta che viene pagata per spostare i cavalli da un maneggio all’altro o al luogo della competizione dovrebbe perciò:

Il trasporto in conto terzi (regolato da norme più restrittive del trasporto in conto proprio) “è realizzato da un trasportatore che non è proprietario o che comunque non dispone dell’animale” ed è sottoposto al Regolamento 1/2005;  il cavallo viaggia con “passaporti” (UNIRE, APA, FEI, ecc.) che individuano il nome e il chip del cavallo, nonché il proprietario dell’animale.

Se la persona o attività che effettua il trasporto è proprietaria o usufruttuaria dell’animale e del mezzo con cui avviene la movimentazione, allora si può parlare di trasporto di cavalli in conto proprio.

Perciò, un privato o un’associazione che voglia spostare dei cavalli di proprietà o in usufrutto deve:

La maggior parte di van, autocaravan e trailer specificamente destinati al trasporto cavalli per un privato sono esenti dalle disposizioni della 298/74, essendo abbondantemente sotto le 6 tonnellate di massa a pieno carico. E purché non ci sia scopo di lucro dietro allo spostamento dell’animale, non si applica il regolamento comunitario.

Quando un’associazione sposta i cavalli di proprietà dei suoi soci, con un mezzo di sua proprietà (o in usufrutto), rientra pienamente nella definizione di trasporto cavalli in conto proprio, perché ha una responsabilità legale sul bene mobile cavallo dei soci. Se questo trasporto avviene per finalità ludiche o sportive non subentra il regolamento 1/2005, ma se invece avviene per una prestazione accessoria di qualsiasi tipo allora il regolamento è pienamente in vigore. Fermo restando, naturalmente, che l’autista deve essere un membro dell’associazione e non una terza persona, altrimenti subentrerebbe il caso di trasporto per conto terzi.

Il caso speculare a questo, è il socio che ha in affidamento un cavallo dell’associazione e vuole trasportarlo per finalità ludiche (una passeggiata, una gara) con un mezzo di sua proprietà o preso a noleggio. Anche qui si è pienamente all’interno della definizione di trasporto in conto proprio, perché  l’animale è affidato legalmente in comodato al socio e non essendoci scopo di lucro, non si applica il regolamento 1/2005 dell’Unione Europea.

Anche il trasporto di cortesia rientra pienamente nella definizione di trasporto cavalli in conto proprio. l’importante è che l’amico proprietario del cavallo sia lì con lui durante il trasporto, e che ovviamente la cortesia sia a titolo gratuito.

Una circolare del ministero della salute citata all’interno del protocollo congiunto dei ministeri di Interno e Trasporti sembra alludere a questa possibilità, esentando dal pagamento di sanzioni: (Pagina 11) “l’utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale”. Tuttavia la FISE consiglia di stipulare un comodato d’uso gratuito con l’amico in questione e specificare la finalità sportiva del trasporto, per essere totalmente sicuri di non vedersi comminare multe.

Come precedentemente accennato, a fronte anche dello sconcerto creato tra le scuderie, il Ministero ha emesso un’ulteriore circolare, la n.20379 del 6.12.2018, recando precisazioni circa il trasporto dei cavalli per competizioni sportive o finalità ludiche, operato da associazioni o società sportive non lucrative.

I Ministeri degli Interni e dei Trasporti hanno emanato una circolare interpretativa delle norme applicabili al trasporto di cavalli per finalità sportiva o ludica. La suddetta intende chiarire i controlli da svolgere sul trasporto in conto proprio, in conto terzi e di cortesia.

I chiarimenti della circolare– diramata il 15 ottobre- distinguono le varie fattispecie di trasporto  “per consentire la verifica puntuale degli adempimenti amministrativi e fiscali” connessi al trasferimento del cavallo destinato ad attività competitive o ludiche. Infatti, a seconda del tipo di trasporto ( in conto terzi, in conto proprio e di cortesia) si applicano normative diverse e di conseguenza si applicano diversi criteri di controllo. I chiarimenti sono tesi ad evitare i trasporti “mascherati” per applicare la normativa meno restrittiva.

L’obiettivo della circolare – firmata  dalla Direzione Centrlale della Polizia Stradale e dalla Direzione Generale del Trasporto Stradale- è di permettere “la completa identificazione della volontà del proprietario dell’animale di trasferirne temporaneamente la detenzione” e quindi “l’assunzione da parte del detentore delle relative responsabilità civili, amministrative e penali che discendono da tale operazione”.

La circolare precisa che chi ha la disponibilità dell’animale, in caso di controllo, deve dimostrare la legittimità del titolo in forza del quale detiene l’equide, vale a dire del contratto (di comodato dell’animale o un altro contratto di disponibilità dello stesso) che sia “effettivamente indicativo” della reale disponibilità e cura dell’equide da parte del soggetto che lo trasporta”, circostanza che si verifica solo “nell’ambito di un rapporto stabile nel tempo” e non quando, invece, “esaurisce la sua finalità esclusivamente ai fini del mero e solo traporto quale giustificativo documentale del trasporto stesso da esibire in caso di controlli stradali, con l’evidente scopo di eludere le norme sul trasporto in conto terzi”.

Ai fini dell’individuazione dell’attività in conto proprio (e quindi della non applicazione del Regolamento 1/2005), la circolare spiega che non basta  “la mera ricorrenza di finalità ludiche o sportive dell’utilizzo dell’animale”; questo tipo di finalità “non può essere soltanto per se stessa sintomatica di un’assenza di lucro, dovendosi invece valutare caso per caso se essa non sia inquadrabile in  modo diretto o indiretto nell’ambito di una attività economica, ovvero se sia assolutamente al di fuori di una logica di contemperamento costi/ricavi che caratterizza ogni attività economica”.

A titolo d’esempio, la circolare pone il caso di una scuderia che, a titolo oneroso abbia in custodia l’animale per finalità diverse da cure mediche veterinarie, configurando attività accessoria rispetto al contrato di deposito dell’animale stesso; questa fattispecie “non può essere considerata attività priva di valenza economica e quindi è sempre sottoposta alle disposizioni del Regolamento UE 1/2005”.

Per quanto riguarda il trasporto di cortesia senza fini di lucro, la circolare precisa che “il privato che trasporta occasionalmente il proprio cavallo con un rimorchio omologato non risulta sottoposto al Regolamento 1/2005”, una esimente sulla quale si era già pronunciato il ministero della salute in un parere richiamato dalla circolare: “l’utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale”.

Tuttavia, la Circolare Interni-Trasporti aggiunge che  si ha una completa esclusione dalla normativa dei trasporti e del Reg 1/2005 “soltanto quando il trasporto non solo non è direttamente oggetto di corrispettivo ma neanche costituisce prestazione accessoria a un contratto stipulato a titolo oneroso per la complessiva cura dell’animale trasportato”.

E perciò – esplicita la Circolare –  non può esserci esimente dalla normativa nel caso di un trasporto a cura di una impresa di addestramento cavalli o incaricata dal proprietario della sua cura.

Il terzo aspetto riguardante il trasporto é il foglio di viaggio, ovvero modello 4 (o foglio rosa) ormai digitale, se la movimentazione avviene su territorio nazionale; o tracer (o health paper) se il trasporto varca i confini nazionali: entrambi i fogli riportano i dati del trasportatore, quelli del veicolo, il luogo di carico e la destinazione e il numero dei cavalli trasportati con relativi numeri identificativi. È sottinteso che i passaporti dei cavalli trasportati debbano essere nelle mani del trasportatore.

© S. Scatolini Modigliani; riproduzione riservata; fonti principali: gimaxrent.it/; horsesandlaw.it/; anmvioggi.it/; animaltransportguides.eu; corriereromagna.it; foto © EqIn

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